Limiti all'esercizio dell'attività professionale dei praticanti avvocati

L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479

Articolo 7

I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto–legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

  • negli affari civili:
    • alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a € 25822;
    • alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile;
    • alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
  • negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale.