Giudici di pace
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La legge 21 novembre 1991 n. 374 ha istituito fra i magistrati onorari, l’ufficio del giudice di pace per l’esercizio della giurisdizione, secondo le previsioni dettate dalla stessa legge. Oggi ha competenza in materia civile, amministrativa e penale.
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A partire dal 1° maggio 1995 il Giudice di Pace inizia la sua attività in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito.
Il Giudice di Pace appartiene all'ordine giudiziario così come il magistrato ordinario ma, a differenza di questo, è un magistrato onorario a titolo temporaneo. Per la sua qualità di magistrato onorario e non di carriera, il Giudice di Pace non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.
Il Giudice di Pace è tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dai codici di procedura e in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti in causa.
Il decreto legislativo n. 116 del 2017 (c.d. Riforma Orlando), in attuazione della delega conferita dalla legge n. 57 del 2016, ha proceduto ad una complessiva riforma della magistratura onoraria. Ulteriori modifiche sono state successivamente apportate con l'art. 1, comma 629, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).
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Il Giudice di Pace è un magistrato giudicante nei procedimenti civili, amministrativi e penali di sua competenza. Le funzioni di giudice penale gli sono state attribuite a partire dal 1° gennaio 2002.
La legge attribuisce al Giudice di Pace anche funzioni di mediatore. Il cittadino che decide di agire attraverso il tentativo di conciliazione non giudiziale deve presentare domanda presso la cancelleria. In questo caso non è necessaria l’assistenza di un legale. Se il valore della controversia non supera € 1.100 le parti possono stare in giudizio personalmente senza il patrocinio di un difensore; oltre tale valore il Giudice di Pace può autorizzare in tal senso con proprio decreto (art. 82 c.p.c.).
Il Giudice di Pace non è un consulente giuridico e neanche un avvocato a disposizione del pubblico: non è quindi possibile richiedere pareri o consulenze.
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Nell’ambito territoriale di ciascun ufficio, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione civile e si occupa delle cause che rientrano nella sua competenza per materia o per valore. La competenza per materia del Giudice di Pace è in parte a carattere esclusivo. Sono di competenza del Giudice di Pace:
Per materia
- le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
- le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
Per valore
- cause aventi ad oggetto beni mobili, il cui valore non ecceda € 5.000,00, quando non attribuite dalla legge ad altro giudice (il D.Lgs. n. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia, ha previsto un aumento della competenza per valore a € 10.000,00 a partire dal 01/03/2023);
- cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, il cui valore non ecceda € 20.000,00 (si segnala che il D.Lgs. n. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia, ha previsto un aumento della competenza per valore in questi casi a € 25.000,00 a partire dal 01/03/2023);
- cause di opposizione alle ordinanze – ingiunzioni (L. 24 novembre 1981 n. 689), il cui valore non ecceda € 15.493,71, escluse le materie di cui all'art. 22bis della medesima legge;Per cause civili di valore fino € 1100, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità cioè senza seguire strettamente le norme di diritto ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali.
Per la determinazione del valore si devono osservare le regole di cui agli artt. 10 c.p.c. e ss., da effettuarsi sulla domanda: qualora contro la medesima persona vengano proposte più domande esse si sommano tra loro (art.10, comma 2° c.p.c.) e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione, ossia alla notifica dell´atto introduttivo, si sommano con il capitale. Tale sommatoria peraltro non va effettuata qualora le domande siano incrociate, cioè volte l´una contro l´altra, come nel caso di proposizione di domanda riconvenzionale.
Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali ecc.).
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Non sono di competenza del Giudice di Pace le opposizioni riguardanti: la tutela del lavoro, la previdenza obbligatoria, l’edilizia, l’ambiente, il diritto di famiglia, le imposte e le tasse.
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In ordine alfabetico i reati di competenza del Giudice di Pace sono i seguenti:
- abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);
- codice della navigazione (artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942);
- determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);
- deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
- deviazione di acque e modifica luoghi (art. 632 c.p.);
- diffamazione (art. 595, primo e secondo comma, c.p.);
- disciplina rifugi alpini (art. 3, D.P.R. n. 918/1957);
- dispositivi medici (artt. 10, primo comma, D.Lgs. n. 507/1992; 23, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1997);
- elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957);
- elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960);
- furto punibile a querela (art. 626 c.p.);
- giocattoli, sicurezza, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/91);
- ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);
- inosservanza dell’obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.);
- invasione terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.);
- lesione personale punibile a querela (art. 582, secondo comma, c.p.);
- lesioni personali colpose o punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);
- lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982);
- materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931);
- minaccia (art. 612, primo comma, c.p.);
- percosse (art. 581, primo comma, c.p.);
- polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980);
- pubblicità ingannevole, direttive CEE (D.Lgs. n. 74/1992);
- recipienti semplici ed a pressione, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/1991);
- referendum (art. 51, legge n. 352/1970);
- sangue, trasfusioni (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
- settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991);
- somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691 c.p);
- somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.);
- trasfusione di sangue (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
- usurpazione (art. 631 c.p.).
Per molti dei reati il processo può iniziare solamente se la parte che lo ha subito presenta QUERELA. Con questo atto la parte offesa chiede che il responsabile del reato venga punito. Può essere fatta personalmente, anche senza la rappresentanza di un avvocato, e va depositata alla Procura della Repubblica oppure alle forze dell’ordine (polizia, carabinieri), oppure recandosi di persona alla polizia o ai carabinieri ed esponendo a voce il caso che verrà trascritto in un verbale e sottoscritto dall'utente/querelante.
Davanti al Giudice di Pace si può anche presentare un RICORSO IMMEDIATO che è simile alla querela, ma che deve essere redatto da un avvocato.
Il termine sia per presentare la querela che il ricorso immediato è di tre mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza.
In tutti i casi alla prima udienza il giudice tenterà la conciliazione delle parti.
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Con l’entrata in vigore dell’art. 5 della Legge delega n. 57/2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.4.2016, il Coordinatore e rappresentante legale dell’Ufficio del Giudice di Pace è il Presidente del Tribunale.
L’attuale Presidente del Tribunale di Pesaro f.f. è la Dott.ssa Lorena Mussoni.
CHI È IL GIUDICE DI PACE
FUNZIONI
COMPETENZA IN MATERIA CIVILE
ESCLUSIONI
COMPETENZA IN MATERIA PENALE
COORDINATORE (PRESIDENTE DEL TRIBUNALE)
Ufficio del Giudice di Pace di Pesaro
Ubicazione ufficio: Via Almerico Di Ventura, 26 – 61121 Pesaro (PU)
Recapiti
- Telefono: 0721 3737 1 Si accede solo per appuntamento. Per fare richiesta chiamare al n. 0721 373728
- Email: gdp.pesaro@giustizia.it
- PEC: gdp.pesaro@giustiziacert.it
Deposito Atti Penali: depositoattipenali.gdp.pesaro@giustiziacert.it
Giorni ed orari di apertura al pubblico:
- dalle ore 9,30 alle ore 11,30 su appuntamento ai seguenti indirizzi di posta elettronica: “gdp.pesaro@giustizia.it” oppure gdp.pesaro@giustiziacert.it, in alternativa, con appuntamento telefonico.
- Dalle ore 11,30 alle ore 13,00 senza appuntamento.
Sabato e prefestivi presidio solo per attività urgenti e indifferibili e ricezioni atti in scadenza dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - senza prenotazione
Personale amministrativo e recapiti:
Nominativo | Contatti |
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Funzionario Responsabile
CIRELLI Dott. Avv. Alessandro |
Tel. 0721 373736 gdp.pesaro@giustizia.it alessandro.cirelli@giustizia.it |
Cancelliere
GABELLINI Dott.ssa Alessandra |
Tel. 0721 373740 alessandra.gabellini@giustizia.it |
Funzionario
BRUSCHI Mario |
Tel. 0721 373741 mario.bruschi@giustizia.it |
Assistente
CALCAGNI Eleonora |
Tel. 0721 373737 eleonora.calcagni@giustizia.it |
Operatore
TOMBI Beatrice |
Tel. 0721 373728 beatrice.tombi@giustizia.it |
Ausiliario
RAGNETTI Carmen |
Tel. 0721 37371 carmen.ragnetti@giustizia.it |
Operatore
MERANO Assunta |
Tel. 0721 373732 assunta.merano@giustizia.it |
Altre informazioni
Competenza Territoriale:
- Gabicce Mare
- Gradara
- Mombaroccio
- Monteciccardo
- Montelabbate
- Pesaro
- Tavullia
- Barchi
- Fratte Rosa
- Mondavio
- Monteporzio
- Orciano di Pesaro
- Pergola
- Serra Sant’Abbondio
- San Lorenzo in Campo
Informazioni aggiuntive
Ufficio del Giudice di Pace di Fano
Sede:
Ubicazione ufficio: Via De' Cuppis, 7 - 61032 FANO (PU)
Recapiti
- Email: gdp.fano@giustizia.it
- PEC: prot.gdp.fano@giustiziacert.it
Depositoattipenali: depositoattipenali.gdp.fano@giustiziacert.it
Giorni ed orari di apertura al pubblico:
- dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - senza prenotazione.
- Sabato e prefestivi presidio solo per attività urgenti e indifferibili e ricezioni atti in scadenza dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - senza prenotazione.
Personale amministrativo e recapiti:
Nominativo | Contatti |
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Funzionario Responsabile
PEDALETTI Dott. Avv. Patrizia |
Tel. 0721 887 654 gdp.fano@giustizia.it patrizia.pedaletti@giustizia.it |
Cancelliere
PEDINI Paola |
Tel. 0721 887 629 paola.pedini@giustizia.it |
Cancelliere
CANTONI Roberta |
Tel. 0721 887 636 roberta.cantoni@giustizia.it |
Cancelliere
GHETTI Dott. Massimo |
Tel. 0721 887 628 massimo.ghetti@giustizia.it |
Altre informazioni
Competenza territoriale:
- Cartoceto
- Fano
- Mondolfo
- Colli al Metauro
- Terre Roveresche
- San Costanzo